ARTICOLO VIII 1. Le Parti concordano sui principi seguenti:

  • a)I dati richiesti da uno o dall'altro Ministero della Difesa appartengono al Ministero della Difesa che ne ha richiesta la programmazione.
  • b)Per gli altri dati:
  • i)la Parte francese e' proprietaria dei dati generati dalla componente ottica,
  • ii)la Parte italiana e' proprietaria dei dati generati dalla componente radar. 2. Distribuzione civile e commerciale: In conformita' alle disposizioni comuni sull'utilizzo dei dati, di cui all'Articolo V, ai fini della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti derivati dal sistema satellitare duale, le Parti definiscono nel corso della Fase 1 una politica comune di distribuzione. Ciascuna delle Parti designa un organismo incaricato di' assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, cosi' come di' elaborare, promuovere e distribuire i dati destinati agli utenti civili e commerciali.

Testo vigente dal 31 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;20~accordo-artviii · fonte del testo