CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art1 · fonte del testo