[1]Divulgazione di informazioni

[2]I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle parti, nonche' gli altri funzionari che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare a terzi le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare le informazioni in materia di sicurezza e le informazioni relative a societa' o imprese, ai loro rapporti commerciali o ai loro componenti di costi.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art32 · fonte del testo