[1]Nuove disposizioni legislative

[2]1. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4 del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente nuove norme o modificare la propria normativa esistente nel settore del trasporto aereo o un settore a esso connesso menzionato nell'allegato I del presente accordo. 2. Se una delle parti ritiene di adottare nuove norme nel campo di applicazione del presente accordo o una modifica della propria legislazione, ne informa l'altra parte. Su richiesta di una o l'altra delle parti, il Comitato misto, entro i successivi due mesi, procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa ai fini dell'applicazione del presente accordo. 3. Il comitato misto:

  • a)adotta una decisione di revisione dell'allegato I del presente accordo per recepire, se necessario su di una base di reciprocita', la nuova legislazione o la modifica in questione;
  • b)adotta una decisione per fare in modo che le nuove norme o le modifiche legislative in questione siano considerate conformi al presente accordo; oppure
  • c)raccomanda eventuali altre misure da adottare entro un periodo di tempo ragionevole per assicurare il regolare funzionamento del presente accordo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art15 · fonte del testo