DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due Parti contraenti, che promuovono un procedimento dinanzi all' autorita' giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualita' di terzi, non puo'essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o in ragione della mancanza del domicilio o della residenza sul territorio di quest'ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art3 · fonte del testo