1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese. 2. Gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua dalla Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art17 · fonte del testo