[1]FINANZIARI

[2]Le due Parti si impegnano in linea di principio a coprire gli oneri derivanti dal presente Accordo e da qualsiasi attivita' sulla base della reciprocita', come principio generale. La Parte inviante si impegna a coprire i costi di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione contro gli incidenti e qualunque altro rimborso conformemente alle normative nazionali. La Parte inviante si fa carico delle spese di trasporto locale, soggiorno e vitto, nonche' delle attivita' da essa disposte, ove la Parte ricevente non abbia stabilito diversamente. Il diritto all'assistenza medica ed i relativi costi sono disciplinati dalle leggi in vigore sul territorio di ciascuna Parte e nei limiti delle rispettive possibilita'. In particolare:

[3]a. la Parte ricevente fornisce assistenza medica d'urgenza al personale della Parte inviante; b. la Parte inviante copre le spese dell'assicurazione sanitaria e di infortunio, in aggiunta ai costi di rimpatrio del personale malato; c. se debitamente autorizzata dalle Autorita' nazionali, la Parte ricevente si fa carico di tutti i costi relativi al personale della Parte inviante, qualora la Parte ricevente abbia invitato la Parte inviante a difendere il proprio territorio o ad assisterla previo sostegno in qualsiasi ambito militare.

[4]5 La frequenza di corsi da parte di personale militare nonche' gli aspetti finanziari e sanitari e le misure dettagliate per l'attuazione di qualsiasi specifica forma di cooperazione sono regolati per mezzo di accordi "specifici" conclusi dalle due Parti in conformita' con le leggi esistenti nei due Paesi.

[5]6 Se una delle parti invia una delegazione, al di fuori di quanto previsto da questo accordo, copre i costi connessi.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;198~accordo-art6 · fonte del testo