Articolo II Salvo disposizioni nazionali piu' favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, la giurisdizione adita puo' ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilita' di farsi difendere potra' non essere riconosciuta ne' eseguita negli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~prot-n-1-artii · fonte del testo