[1]Regolamento degli obblighi: disposizioni generali

[2]1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.

[3]2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:

  • a)tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; e
  • b)il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.

[4]3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art35 · fonte del testo