[1]Funzioni

[2]Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:

  • a)mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;
  • b)stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attivita' atte a sviluppare i prodotti di base;
  • c)operare in qualita' di erogatore di servizi;
  • d)diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;
  • e)svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art3 · fonte del testo