[1]Riserva di garanzia

[2]1. Il Consiglio dei governatori costituisce una riserva le cui risorse saranno impiegate come garanzia per i prestiti effettuati dal Fondo.

[3]2. Le risorse della riserva di garanzia saranno costituite da: a) utili derivanti dal Conto capitale, al netto delle spese amministrative, negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio dei governatori; b) contributi volontari destinati dai Membri alla riserva di garanzia; e c) ogni altra risorsa messa a disposizione da qualunque parte per la riserva di garanzia.

[4]3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come disporre degli eventuali utili netti derivanti dal Conto capitale e non destinati alla riserva di garanzia.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art13 · fonte del testo