e movimento di beni l. In conformita' con quanto previsto dalle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte facilitera' la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse. 2. In conformita' con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte facilitera' anche la circolazione dei beni all'interno e in uscita dal proprio territorio, se necessario per rispettare le disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;197~accordo-art12 · fonte del testo