ARTICOLO XVI ((Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
ARTICOLO XVI ((Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artxvi · fonte del testo
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