ARTICOLO XVI ((Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artxvi · fonte del testo