[1]Responsabilita'

[2](1) I Soci accertano che la Societa' sia adeguatamente assicurata contro danni a persone o cose causati dal personale distaccato e da scienziati ed esperti invitati presso la Societa', qualora tale copertura non sia gia' prevista da altre forme di assicurazione. Sono esclusi i danni cagionati a seguito di condotta dolosa o colpa grave. (2) Per le questioni in materia di responsabilita' che non possono essere risolte ai sensi del precedente comma 1, i Soci si consultano tempestivamente tra loro per gestire la vertenza di danno.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art29 · fonte del testo