[1]Ammissione di nuovi Soci e trasferimento di QUOTE

[2](1) La Societa' consente l'ammissione di nuovi Soci designati dalla/e relativa/e Parte/i contraente/i. (2) Salvo diversa decisione dell'Assemblea, in sede di aumento del capitale sociale, il nuovo Socio acquisisce QUOTE o parti di esse da uno o piu' Soci esistenti. (3) L'acquisizione di QUOTE o parti di esse da un Socio esistente e' subordinata all'approvazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea. Detta approvazione e' considerata implicita qualora il Socio acquirente sia stato designato dalla stessa Parte contraente del Socio/i cedente/i. (4) Qualunque decisione riguardante il trasferimento di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all'atto della registrazione della delibera dell'Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art25 · fonte del testo