[1]Compiti degli Amministratori

[2](1) Gli Amministratori sono tenuti a gestire la Societa' con coscienza e dovuta diligenza, nell'interesse della Societa' e in conformita' con:

  • a)la Convenzione e le leggi vigenti della Repubblica Federale di Germania ove queste non siano in contrasto con la Convenzione;
  • b)la versione valida del presente Statuto;
  • c)il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione emanato dall'Assemblea;
  • d)le istruzioni e le deliberazioni dell'Assemblea e
  • e)gli accordi conclusi tra le Parti contraenti. (2) La funzione di gestione include tutte le attivita' necessarie all'ordinaria amministrazione della Societa'. Le attivita' di gestione che esulino da tale ambito sono sottoposte di volta in volta alla deliberazione dell'Assemblea.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art15 · fonte del testo