[1]Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL

[2](1) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL deve seguire criteri di eccellenza scientifica e di utilita' sociale. (2) La valutazione e la raccomandazione di proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL sono sottoposte alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Societa' (Articolo 16 dell'Allegato). (3) L'Assemblea crea i presupposti per evitare uno squilibrio durevole e significativo fra l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunita' scientifica di un Paese Parte della Convenzione e la contribuzione del Socio o dei Soci di detta Parte all'Impianto europeo XFEL.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~allegato-art6 · fonte del testo