[1]Obiettivi di qualita' ambientale, standard ed indicatori

[2]1. Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualita' ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilita' dei trasporti. 2. Le Parti contraenti convengono sulla necessita' di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino. 3. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori e' finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.

Testo vigente dal 20 novembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196~protocollo-art16 · fonte del testo