[1]Impianti turistici

[2]1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalita' del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici. 2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensita' di traffico o vietate al traffico, nonche' l'istituzione di localita' turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Testo vigente dal 20 novembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196~protocollo-art13 · fonte del testo