[1]1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformita' alle disposizioni stabilite nel presente accordo:

  • a)al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;
  • b)al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;
  • c)nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.

[2]2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente, che la eseguira' sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consigliera' all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta. 5. Il presente Accordo non copre l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art2 · fonte del testo