I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi culturali congiunti, previsti dal presente accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese, e verranno utilizzati attraverso il meccanismo di cui all'art. 21.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art22 · fonte del testo