1. Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura. 2. Le Parti contraenti sono disponibili allo scambio di informazioni relative a tutti i temi contemplati nel presente accordo, sia attraverso le forme tradizionali sia con nuove tecnologie.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art17 · fonte del testo