1. Alla ratifica, gli Stati Parti possono avanzare una dichiarazione per posporre l'attuazione degli obblighi derivanti dalle Parti III o IV del presente Protocollo. 2. La dilazione non potra' essere superiore a tre anni. Sulla base di adeguate rappresentazioni avanzate dallo Stato Parte e previa consultazione con il Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato contro la tortura puo' estendere tale periodo di altri due anni.

Testo vigente dal 19 novembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art24 · fonte del testo