INTERNAZIONALE 1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art8 · fonte del testo