E INSEGNANTI I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione, che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, non sono imponibili nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti sit- uate fuori di detto primo Stato contraente.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195~accordo-art20 · fonte del testo