1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori conteggiati separatamente. 2. Ogni membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in base alle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art14 · fonte del testo