[1]ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sara' effettuato a Varsavia. 2. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte avra' ricevuto la relativa notifica. Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per ordine del Presidente Per ordine del Consiglio di della Repubblica Italiana Stato della Repubblica Popolare di Polonia Giuliano Vassalli Lukasz Balcer

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art18 · fonte del testo