[1]Silvicoltura

[2]1. Le Parti convengono che e' necessario tutelare, salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse forestali e la loro diversita' biologica nell'interesse delle generazioni attuali e future. 2. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione per migliorare la gestione delle foreste e degli incendi boschivi, comprese la lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname e la promozione di una gestione sostenibile delle foreste. 3. Le Parti attuano programmi di cooperazione riguardanti in particolare:

  • a)la cooperazione nei consessi internazionali, regionali e bilaterali pertinenti per promuovere l'istituzione di strumenti legislativi riguardanti i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname;
  • b)lo sviluppo delle capacita', la ricerca e lo sviluppo;
  • c)un aiuto per rendere sostenibile il settore forestale;
  • d)la diffusione della certificazione forestale.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art28 · fonte del testo