Alte Parti contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. La Repubblica italiana e l'Ucraina collaboreranno in seno alle Organizzazioni internazionali di cui fanno o faranno parte. La Repubblica italiana e l'Ucraina favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192~trattato-art3 · fonte del testo