Parti Contraenti collaboreranno per combattere il traffico illegale dei beni culturali delle due Parti. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio debbano essere restituite all'altra Parte.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art22 · fonte del testo