agli obiettivi e ai principi della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Atto Finale della CSCE di Helsinki le due Parti Contraenti rispetteranno i principi dell'eguaglianza sovrana e del rispetto dei diritti inerenti alla sovranita', del non ricorso alla minaccia o dell'uso della forza, dell'inviolabilita' delle frontiere, dell'integrita' territoriale degli Stati e della loro indipendenza politica, della composizione pacifica delle controversie, del non intervento negli affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, inclusa la liberta' di pensiero, coscienza, religione o credo, dell'eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, della cooperazione tra gli stati, dell'esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art2 · fonte del testo