applicazione dell'Articolo 1 del presente Accordo, le Parti istituiscono un'organizzazione, e programmi nazionali di sicurezza fondati sui principi di base e sulle norme minime concordate in materia; tali programmi dovranno essere attuati nell'ambito dei sistemi di protezione nazionali in modo che una normativa comune possa essere applicata al riguardo.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;190~accordo-art2 · fonte del testo