[1]- Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarieta' e non subordinazione

[2]1. Le Parti riconoscono che esse devono adempiere in buona fede i loro obblighi derivanti da questa Convenzione e da tutti gli altri trattati di cui sono parti. In conformita' a cio', senza subordinare questa Convenzione agli altri trattati, (a) esse incoraggiano il sostegno reciproco tra questa Convenzione e gli altri trattati di cui esse sono parti; e (b) allorche' esse interpretano e applicano gli altri trattati di cui sono parti o assumono altri obblighi internazionali, le Parti tengono conto delle rilevanti disposizioni di questa Convenzione. 2. Nessuna disposizione di questa Convenzione puo' essere interpretata come tale da modificare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi altro trattato di cui sono parti.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art20 · fonte del testo