[1]: d'informazioni su richiesta

[2]1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce ogni informazione di cui all'Articolo 4 relativa ad una determinata persona o transazione. 2. Se le informazioni disponibili nelle cartelle fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta d'informazioni, detto Stato deve prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art5 · fonte del testo