1 Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al punto 3 comma secondo dell'articolo precedente e' subordinato alla stipulazione di un'assicurazione per la responsabilita' civile che copra i danni che possono derivare dall'impiego del natante e dall'eventuale rimorchio di attrezzature sportive. 2 In ogni altro caso si applica la normativa vigente dello Stato di appartenenza. 3 Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare questo ramo d'attivita' secondo la legislazione nazionale di ciascuno Stato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art5 · fonte del testo