[1]Disposizioni di attuazione

[2]1. Fatti salvi l'articolo 8 del presente accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, sull'esecuzione del 10° Fondo Europeo di Sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE(9) e del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio(10) riguardanti l'assistenza ai PTOM, rimangono in vigore in attesa che il Consiglio adotti un regolamento sull'esecuzione dell'11° FES ("regolamento sull'esecuzione dell'11º FES") e le modalita' di esecuzione della decisione sull'associazione d'oltremare. Il regolamento sull'esecuzione dell'11° FES e' deciso all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione della BEI. Le modalita' di esecuzione per l'assistenza finanziaria dell'Unione ai PTOM sono adottate dopo l'adozione della nuova decisione sull'associazione d'oltremare da parte del Consiglio, all'unanimita' e previa consultazione del Parlamento europeo.

[3]Il regolamento sull'esecuzione dell'11° FES e le modalita' di esecuzione della decisione sull'associazione d'oltremare contengono opportune modifiche e miglioramenti delle procedure di programmazione e decisionali, che armonizzano ulteriormente, per quanto possibile, le procedure dell'Unione e dell'11º FES. Nel regolamento sull'esecuzione dell'11° FES sono inoltre mantenute procedure di gestione specifiche per il Fondo africano per la pace. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione dell'articolo 11 ter dell'accordo di partenariato ACP-UE sara' finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-UE, le attivita' sviluppate ai sensi di tali disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

[4]Il regolamento di esecuzione dell'11° FES contiene misure appropriate che consentono di combinare gli stanziamenti dell'11º FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati ACP e gli OCT nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

[5]2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 8, un regolamento finanziario su proposta della Commissione e previo parere della BEI, sulle disposizioni che la riguardano, e della Corte dei conti.

[6]3. La Commissione presentera' le sue proposte relative ai regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la possibilita' di delegare a terzi l'espletamento di determinate mansioni.

[7](9) GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

[8](10) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.

Testo vigente dal 29 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-12-10;189~accordo-art10 · fonte del testo