ARTICOLO VIII Gli esperti e i tecnici volontari in missione di cooperazione saranno sollevati da ogni responsabilita' civile di fronte a terzi per danni e nocumenti arrecati durante il normale svolgimento dei propri compiti; di tale responsabilita' dovra' farsi carico il Paese ricevente, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave in cui l'esperto o il volontario dovra' assumere le relative responsabilita'.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artviii · fonte del testo