ARTICOLO V Le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare che, dopo il periodo di tempo previsto in ogni progetto, il personale straniero in servizio di cooperazione sia sostituito nelle proprie funzioni da personale locale, alla cui formazione e specializzazione sara' accordata considerazione prioritaria in connessione con i singoli progetti.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artv · fonte del testo