La Commissione Mista avra' il compito di elaborare il piano dettagliato degli scambi per ciascun anno, stabilendo, per quanto possibile, il relativo calendario, nonche' di controllare e coordinare la realizzazione di tali scambi. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascuna sessione della Commissione Mista, le competenti autorita' delle Parti Contraenti si scambieranno i loro progetti sul piano annuale di collaborazione. Le questioni finanziarie derivanti dalle iniziative previste dal presente Accordo verranno regolate, in conformita' con le disposizioni vigenti in ciascuna Parte Contraente all'atto della fissazione dei programmi annuali.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art12 · fonte del testo