[1]Scienza e tecnologia

[2]1. Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (RST), tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

  • a)lo scambio di collaborazioni scientifiche e tecniche; programmi;
  • b)l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
  • c)attivita' comuni di RST;
  • d)attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti di entrambe le Parti impegnati in attivita' RST. 3. La suddetta cooperazione si svolge nell'ambito di intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art95 · fonte del testo