[1]Regolamento di procedura

[2]1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione. 2. Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta. 3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art74 · fonte del testo