[1]Eccezioni generali

[2]Le disposizioni di cui all'articolo XX del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive e all'articolo XXI del GATT 1994, che sono incorporate e costituiscono parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art20 · fonte del testo