[1]Impegni nel settore dei materiali di difesa

[2]Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art7 · fonte del testo