(1) I finanziamenti richiesti per le attivita' della GIGO saranno indicati nel budget annuale, che comprendera': (a) un budget amministrativo, comprensivo di tutte le spese richieste per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia durante l'anno finanziario e piani finanziari piu' a lungo termine; e (b) un budget operativo, contenente i piani finanziari riguardanti operazioni svolte dall'Agenzia per perseguire gli obiettivi del GCAP durante l'anno finanziario e piani finanziari piu' a lungo termine. (2) L'Agenzia e' responsabile di creare il budget annuale e di sottoporlo al SC, in conformita' al regolamento finanziario di cui all'Articolo 19. (3) L'Agenzia gestira' l'aspetto finanziario delle attivita' della GIGO all'interno del budget stabilito in conformita' all'Articolo 19(1)(b).

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art20 · fonte del testo