Ogni Stato parte della presente Convenzione puo' chiedere l'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul proprio territorio. Esso dovra' presentare insieme alla propria domanda gli elementi di informazione e la documentazione, prevista all'articolo 21, di cui dispone e che sono necessari al Comitato per prendere una decisione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art19 · fonte del testo