[1]Disposizioni finali

[2]1. Questo Accordo è regolato in conformità con il diritto internazionale applicabile, e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

[3]2. Questo Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti comunicano tra loro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore.

[4]3. Questo Accordo può essere modificato in qualsiasi momento per iscritto di comune accordo fra le Parti. Gli accordi di modifica entrano in vigore secondo le medesime procedure indicate al paragrafo 2 di questo Articolo.

[5]4. Questo Accordo è valido per cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di non rinnovarlo almeno sei (6) mesi prima della data di rinnovo.

[6]5. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando all'altra la propria intenzione almeno sei (6) mesi prima della data di cessazione prevista.

[7]6. La cessazione di questo Accordo non pregiudica l'implementazione di tutte le attività e i programmi in corso, che possono continuare fino al loro completamento se non diversamente concordato dalle Parti.

[8]7. Qualunque disputa derivante dall'interpretazione o implementazione di questo Accordo sarà risolta amichevolmente attraverso negoziati e consultazioni fra le Parti.

[9]In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

[10]Fatto in due originali, ciascuno in lingua albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo in inglese.

[11]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:legge:2026-10-01;182~allegato-art7