[1]Articolo IX

[2]Ciascuna Parte contraente fara' in modo chele la propria impresa designata fornisca alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche relativa al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attranverso il territorio dell'altra l'arte contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.

Testo vigente dal 17 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1805~artix · fonte del testo