Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovra' accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.

Testo vigente dal 11 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;180~art9 · fonte del testo