La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 14 marzo 2009
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 14 marzo 2009
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, eseguita con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed es…
Art. 10 Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18~art4 · fonte del testo
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