Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi e regolamenti a quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri della loro famiglia che effettuino attivita' legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art11 · fonte del testo